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Quadro giuridico di base del Franchising in Spagna
La Legislazione Spagnola
(Reale decreto 2485/1998 del
13 novembre)
GU N 283 GIOVEDI 26 NOVEMBRE 1998
REALE DECRETO 2485/1998, DEL 13 NOVEMBRE, CIRCA L'ARTICOLO 62 DELLA LEGGE 7/1996, DEL 15 GENNAIO. DELL'ORDINAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO, RELATIVO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL REGIME DI FRANCHISING E SI CREA IL REGISTRO DEI FRANCHISEE.
L'attivit commerciale in regime di franchising, eseguito tramite i denominati accordi o contratti di franchising, di norma migliora la distribuzione dei prodotti e la prestazione dei servizi poich offre ai franchisee la possibilit di creare una rete di distribuzione uniforme con degli investimenti contenuti, cosa che agevola l'entrata di nuovi concorrenti nel mercato, specialmente nel caso delle Piccole e Medie Imprese, aumentando in questo modo la concorrenza tra le griffe. Al contempo fa si che i commercianti indipendenti possano impiantare delle attivit in maniera pi celere e, in linea di massima, con pi possibilit di successo che se dovessero farlo senza il supporto dell'esperienza e l'aiuto del franchisee, dandogli in questa maniera la possibilit di competere in maniera pi efficiente con altre aziende di distribuzione.
Inoltre, gli accordi di franchising possono agevolare sia i consumatori sia gli utenti, in quanto riuniscono i vantaggi sia di una rete di distribuzione uniforme sia l'esistenza di commercianti interessati al funzionamento efficiente della loro attivit.
La regolamentazione degli accordi di franchising viene sancita nel Regolamento CEE numero 4087/88 della Commissione, del 30 novembre, per quanto concerne l'applicazione del comma 3 dell'Articolo 85 del Trattato a categoras de acuerdos de franchising. Inoltre, le esenzioni secondo le categorie per gli accordi di franchising dove partecipano unicamente due aziende e che riguardino solo il mercato nazionale sono sancite nell'Articolo 5 della Legge 16/ 1 989, del 17 luglio, della Difesa della Concorrenza.
L'articolo 62 della Legge 7/1996, del 15 gennaio, dell'Ordinamento del Commercio al Dettaglio, regola il regime del franchising. Il comma 2 di questo Articolo obbliga le persone fisiche o giuridiche che vogliano svolgere in Spagna l'attivit di Franchisee, a inscriversi nel Registro che mette a disposizione l'Amministrazione competente. D'altro canto, il comma 3 di questo stesso Articolo, stabilisce quali sono le informazioni che il franchisee dovr consegnare al futuro franchisor affinch questi possa decidere liberamente e consapevolmente, se entrare o meno nella catena di franchising. A parte quanto suddetto, in questo comma si dice anche che saranno stabilite le altre condizioni regolamentari di base per l'attivit di cessione del franchising.
Queste funzioni attualmente sono state assunte dal Ministero d'Economia e Finanze con il Reale Decreto 758/1996, del 5 maggio, che incarica le competenze che spettavano precedentemente al Ministero del Commercio e Turismo, e che saranno esercitate tramite la Segreteria di Stato del Commercio, Turismo e delle Piccole e Medie Imprese che fu configurata dal Reale Decreto 765/1996, del 7 maggio. Inoltre, il Reale Decreto 1884/1996, del 2 agosto, inerente la struttura organica di base del Ministero d'Economia e Finanze, nel suo Articolo 17.f), attribuisce alla Direzione Generale del Commercio Interno le funzioni di registro, controllo e cura delle modalit di commercializzazione avente carattere speciale d'ambito nazionale.
Con la presente disposizione si vuole, per tanto, far eseguire regolarmente l'Articolo 62 della Legge dell'Ordinamento del Commercio al Dettaglio, tramite la concrezione delle condizioni di base dell'attivit di cessione di franchising e della cessione del Registro dei Franchisee. Nello strutturare la Legge si tenuto conto del diritto comunitario.
Si crea un Registro a livello Statale che garantisce la centralizzazione dei dati inerenti i franchisor che esercitano la loro attivit in pi di una Regione Autonoma, a fini informativi e pubblicitari, stabilendo per questo le direttrici tecniche e di coordinazione tra registri simili che possono determinare le Regioni Autonome.
In ogni caso il Registro lo dovr portare la Regione Autonoma dove il Franchisee ha la sede legale, in modo che saranno accettate come vincolanti tutte le proposte d'iscrizione, cancellazione e revoca che essa esegua.
La necessit e l'urgenza del nuovo Registro dei Franchisee viene data, tra le altre cose, per la convenienza di disporre di un centro aggiornato di queste ditte, il cui settore merceologico sta subendo un grande incremento in Spagna.
La disposizione finale unica della Legge dell'Ordinamento del Commercio al Dettaglio segnala che l'Articolo 62 costituisce legislazione civile e mercantile, e sar di applicabilit generale in quanto si rimette alla competenza esclusiva dello Stato per legiferare il contenuto del diritto privato dei contratti, risultante dall'Articolo 149.1 6 e 8 della Costituzione.
Inoltre il comma 2 dell'Articolo 62 considerato come norma di base, pronunziata in difesa dell'Articolo 149.1.13 della Costituzione.
Per l'elaborazione di questa disposizione sono state consultate le Regioni Autonome e ascoltati i settori implicati.
Per quanto enunciato, su proposta del Ministro di Economia e Finanza, previa approvazione del Ministro della Pubblica Amministrazione, d'accordo con il Consiglio di Stato e previa delibera del Consiglio dei Ministri nella riunione tenutasi il giorno 13 novembre 1998.
DECRETO:
Articolo 1. Oggetto
La presente disposizione ha come oggetto stabilire le condizioni essenziali per l'esercizio dell'attivit di cessione del franchising e creare il Registro dei Franchisee, previsti nell'Articolo 62 della Legge 7/1996, del 15 gennaio, dell'Ordinamento del Commercio al Dettaglio.
Articolo 2. Attivit commerciale in regime di franchising.
Secondo il presente Regolamento s'intender por attivit commerciale in regime di franchising, cos come sancita nell'Articolo 62 della Legge 7/1996, dell'Ordinamento del Commercio al Dettaglio, l'attivit che si realizza in virt del contratto per il quale un'azienda, il franchisee, cede ad un'altra, il franchisor, a cambio de una controprestazione economica diretta o indiretta, il diritto allo sfruttamento di un franchising per commercializzare determinati tipi di prodotti o servizi, che includono per lo meno:
L'uso di un nome o insegna comune e un'immagine uniforme dei locali o dei mezzi di trasporto oggetto del contratto,
Il trasferimento da parte del franchisee al franchisor di un "savoir faire", e
La prestazione continua del franchisee al franchisor d'assistenza commerciale o tecnica durante la vigenza dell'accordo.
S'intender come accordo di franchising principale quello per il quale un'azienda, il franchisor, conferisce all'altra, il franchisor principale, dietro compenso economico diretto o indiretto, il diritto de sfruttare un franchising con lo scopo di concludere accordi di franchising con terzi, i franchisor.
Inoltre, l'attivit commerciale in regime di franchising dovr attenersi a quanto sancito nel Regolamento CEE numero 4087/88, della Commissione, del 30 novembre, relativo all'applicazione del comma 3 dell'Articolo 85 del Trattato a categoras de acuerdos de franchising, o nella disposizione che lo sostituisce.
Articolo 3. Informazione precontrattuale da fornire al potenziale franchisor.
Con un anticipo minimo di venti giorni, rispetto alla data della firma del contratto o precontratto di franchising o alla consegna da parte del futuro franchisor al franchisee di qualsiasi somma, il franchisee o franchisor principale dovr consegnare per scritto al potenziale franchisor le seguenti informazioni veraci.
- Dati identificativi del franchisorr: nome o ragione sociale, indirizzo della sede e dati dell'iscrizione al Registro dei Franchisee, , nel caso si tratti di una societ mercantile, il capitale sociale che si evince dall'ultimo bilancio, indicando se stato o meno versato completamente oppure in quale percentuale stato fatto, e i dati d'iscrizione al Registro delle Imprese, quando cos richiesto.
Quando abbiamo a che fare con Franchisee stranieri, oltre ai dati d'iscrizione nel Registro di Franchisee cui sono obbligati secondo le Leggi del loro paese di provenienza o Stato d'origine. Nel caso in cui si tratti di franchisor principale si allegheranno, inoltre, i dati precedenti riguardanti il suo stesso franchisor. - Accreditazione in vigore della concessione per la Spagna del titolo di propriet o licenza d'uso del marchio e dei segni distintivi dell'entit di franchising e delle eventuali risorse contro di loro, nel caso esistano, con indicazione esplicita, in ogni modo, della durata della licenza.
- Descrizione generale del settore d'attivit oggetto del franchising, con la specifica dei dati pi significativi.
- Esperienza del franchisee, che comprender, tra le altre cose, la data di costituzione dell'azienda, le principali tappe della sua evoluzione e lo sviluppo della catena di franchising.
- Contenuto e caratteristiche del franchising e del suo sviluppo, ivi includendo una spiegazione generale del sistema dell'attivit oggetto del franchising, le caratteristiche del "savoir faire"e dell'assistenza commerciale o tecnica permanente che il franchisee metter a disposizione dei suoi franchisor, oltre ad una stima preventiva degli investimenti e delle spese necessarie per la messa in opera di un'attivit tipo. Nel caso in cui il il franchisee consegni al potenziale franchisor individuale una previsione di vendite o i risultati d'esercizio, questi dovranno essere basati su esperienze previe o studi effettuati, e che abbiano il sufficiente fondamento.
- Struttura ed estensione della catena in Spagna, che includer il metodo organizzativo della catena di franchising e il numero di negozi impiantati in Spagna, facendo una distinzione tra quelli gestiti direttamente dal franchisee da quelli operanti sotto cessione di franchising, indicando la localit dove sono ubicati e il numero di franchisor che non appartengono pi alla catena in Spagna durante gli ultimi due anni, indicando se la cessazione avvenne per scadenza contrattuale o per altre cause.
- Elementi essenziali dell'accordo di franchising, che sancir i diritti e gli obblighi delle rispettive parti, la durata del contratto, i motivi di risoluzione contrattuale e, nella fattispecie, di rinnovo dello stesso, le controprestazioni economiche, gli accordi d'esclusivit e le limitazioni alla libera disponibilit del franchisor del attivit oggetto del franchising.
Articolo 4. Clausola di confidenzialit del franchisor.
Il franchisee potr esigere al potenziale franchisor assoluta confidenzialit rispetto a tutte le informazioni precontrattuali che riceve o ricever dal franchisee.
Articolo 5. Costituzione del Registro.
- Si crea il Registro dei Franchisee, previsto nel comma 2 dell'Articolo 62 della Legge 711996, del 15 gennaio, dell'Ordinamento del Commercio al Dettaglio, ai soli effetti informativi e pubblicitari ed avr carattere pubblico e natura amministrativa.
- Questo Registro dipende dalla Direzione Generale del Commercio Interno del Ministero d'Economia e Finanze. Sar creato con i dati dell'Articolo 7 e le modificazioni cui fa riferimento l'Articolo 8, le quali saranno messe a disposizione dalle Regioni Autonome dove i Franchisee hanno la loro sede, oppure direttamente dagli stessi Franchisee che non hanno sede in Spagna.
- In questo Registro dovranno iscriversi previamente all'inizio dell'attivit di cessione del franchising, le persone fisiche o giuridiche che vogliano svolgere in Spagna quest'attivit, quando si eserciter in pi di una Regione Autonoma.
Articolo 6. Funzioni del Registro.
Il Registro dei Franchisee avr le seguenti funzioni:
- Iscrivere i Franchisee nel Registro su richiesta delle Regioni Autonome dove abbiano impiantata la loro sede. Sar assegnato un codice personale d'identificazione registrale a livello Statale, che sar notificata alle Regioni Autonome
- Aggiornare periodicamente la lista dei Franchisee iscritti nel Registro e dei negozi in franchising, secondo i dati forniti dalle Regioni Autonome. Elaborare statistiche per aggregazione e trattamento dei dati presenti nei data base.
- Trascrivere le cancellazioni dei Franchisee quando queste siano state pattuite dalle Regioni Autonome.
- Emettere gli opportuni certificati accreditativi delle iscrizioni dei Franchisee iscritti in questo Registro e i corrispondenti codici d'identificazione registrale.
- Fornire le informazioni registrali agli organi amministrativi delle Regioni Autonome che ne facciano richiesta.
- Fornire alle persone interessate le informazioni pubbliche richieste inerenti i Franchisee.
- Iscrivere i Franchisee che non hanno una sede in Spagna i quali presenteranno direttamente in questo Registro la loro richiesta d'iscrizione, cos come le successive modifiche dei dati cui fanno riferimento gli Articoli 7 e 8 di questo Reale Decreto.
- Qualsiasi altra funzione compatibile con la sua attivit e che gli sia stata incaricata dall'Autorit competente.
Articolo 7. Documentazione necessaria per l'iscrizione nel Registro dei Franchisee
Le richieste d'iscrizione nel Registro dei Franchisee saranno presentate dinanzi all'Organo competente della Regione Autonoma dove ha la sede, questa pratica pu essere espletata in qualsiasi luogo enunciato nell'Articolo 38.4 della Legge 30/1992, del 26 novembre, riguardante il Regime Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e dei Procedimenti Amministrativi Comuni, allegando alla richiesta in questione i seguenti dati e documenti:
- Dati riguardanti i Franchisee: nome o ragione sociale del franchisorr, il suo domicilio, i dati di inscrizione nel Registro Mercantile, e il numero o codice d'identificazione fiscale.
- Denominazione dei diritti di propriet industriale o intellettuale oggetto dell'accordo di franchising y accreditamento di avere concesso e in vigore la titolarit o i diritti di licenza de uso sugli stessi, cosi come la sua durata ed eventuali ricorsi.
- Descrizione dell'attivit oggetto del franchising, ivi includendo un dossier esplicativo dell'attivit, specificando il numero dei franchisee appartenenti alla catena e il numero di negozi che la compongono, facendo una distinzione tra quelli gestiti direttamente dal franchisee da quelli che operano sotto cessione del franchising, e indicando la localit e la provincia dove sono ubicati, oltre ai franchisor che non appartengono pi alla catena in Spagna durante gli ultimi due anni.
- Nel caso in cui il franchisor sia un franchisor principale, dovr accludere la sufficiente documentazione accreditativa dei dati del suo franchisee: nome, ragione sociale, indirizzo, forma giuridica e durata dell'accordo del franchising principale.
Articulo 8. Obblighi dei Franchisee iscritti nel Registro
I Franchisee iscritti in questo Registro dovranno comunicare alle Regioni Autonome corrispondenti secondo la sede sociale qualsiasi modifica dei dati cui fa riferimento i comma a), b) e d) dell'Articolo precedente, entro il termine massimo di tre mesi a decorrere da quando detta modifica occorre, e il termine dell'attivit di franchisor nel momento in cui avviene.
Inoltre, con scadenza annuale, e durante il mese di gennaio d'ogni anno, i Franchisee comunicheranno alla Regione Autonoma corrispondente le chiusure o le aperture delle attivit, siano queste proprie o in franchising, avvenute nel corso dell'anno precedente
Articolo 9. lnformatizzazione del Registro.
- La tenuta del Registro dei Franchisee potr essere eseguita su supporto informatico, per il ricevimento di documenti e comunicazioni degli organi competenti delle Regioni Autonome.
- Rispetto al funzionamento del suddetto Registro si rimette a quanto sancito nell'Articolo 38 della Legge 30/1992, del 26 novembre, del Regime Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e delle Procedure Amministrative Comuni.
Articolo 1 0. Coordinazione con altri Registri regionali.
Il Registro dei Franchisee si coordiner con gli altri Registri che, secondo il caso, stabiliranno le Regioni Autonome nell'ambito delle loro competenze specifiche.
Le Regioni Autonome comunicheranno alla Direzione Generale del Commercio Interno i dati e le modifiche cui fanno riferimento gli Articoli 7 e 8. Questi dati saranno automaticamente introdotti in questo Registro e sar assegnato al franchisor un numero d'identificazione nazionale, che successivamente sar notificato alla Regione Autonoma corrispondente.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA UNICA. ISCRIZIONE NEL REGISTRO
Entro un anno dalla pubblicazione del presente Reale decreto, i Franchisee che stiano esercitando la loro attivit di cessione di franchising in Spagna, dovranno presentare la richiesta d'iscrizione, allegando la documentazione pertinente, presso le rispettive Regioni Autonome dove abbiano la loro sede legale.
I Franchisee che non hanno sede in Spagna e stiano esercitando l'attivit di cessione del franchising in pi di una Regione Autonoma, presenteranno una richiesta descrizione in questo Registro anch'essa entro un anno.
DISPOSIZIONE FINALE PRIMA. CARATTERE DELLA NORMA
Gli Articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Reale Decreto si dettano secondo quanto disposto nell'Articolo 149.1.6 e 8 della Costituzione.
Gli articoli restanti del presente Reale decreto saranno considerati come norma di base dettata secondo quanto sancito nell'articolo 149.1.13 della Costituzione
DISPOSIZIONE FINALE SECONDA. AUTORIZZAZIONE D'ESECUZIONE.
Si autorizza al Ministro d'Economia e Finanze per dettare, nell'ambito delle sue competenze, le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quanto sancito nel presente Reale Decreto
DISPOSIZIONE FINALE TERZA. ENTRATA IN VIGORE.
Il presente Reale Decreto entrer in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale dello Stato".