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Quadro giuridico di base del Franchising in Regno Unito
1. Introduzione
Nel Regno Unito, cos come in molti altri paesi europei, non esiste una legislazione specifica per quanto riguarda il franchising; ci comporta sia alcuni vantaggi sia svantaggi per i potenziali franchisor. Infatti, se da una parte il franchisor ha la libert di offrire le condizioni che preferisce ai franchisee, dall'altra il sistema di "common law"e la legislazione esistente in materia di relazioni commerciali ha il potere di influenzare ogni transazione rientrante nella fattispecie del franchising. Ci si aggiunge alle Competition Rules dell'Unione Europea, la quale si applica anche al Regno Unito. Le sanzioni per la non osservazione di ogni norma applicabile vanno dal rendere il contratto non impugnabile alla condanna in sede penale dei direttori dell'azienda franchisor coinvolta.
2. Il concetto di franchising
La British Franchise Association definisce il format commerciale del franchising come "concessione di una licenza da parte di una persona (il franchisor) ad un'altra (il franchisee), che consente al franchisee di svolgere attivit economica sotto il marchio/nome commerciale del franchisor, di usufruire di un intero insieme di strumenti comprendenti tutti gli elementi necessari a collocare una persona precedentemente esterna all'attivit all'interno del business e di gestirlo con assistenza continuata su base predeterminata".
Dunque, ogni filiale controllata e gestita dal franchisee; tuttavia il franchisor detiene il controllo delle modalit con cui beni e servizi sono collocati sul mercato e venduti e controlla qualit e standard dell'attivit. Il franchisor ricever una somma iniziale dal franchisee, ed altri pagamenti nel corso del tempo per la concessione della licenza, in genere basati su una percentuale del fatturato annuale o del mark-up sull'offerta. Per contro, il franchisor ha l'obbligo di supportare l'attivit, generalmente tramite formazione, sviluppo di prodotto, pubblicit, attivit promozionali e con una gamma specialistica di servizi di management.
Il contratto di franchising dovrebbe raggiungere tre obiettivi principali:
- Data l'assenza di una legislazione specifica sul franchising, dovrebbe obbligare contrattualmente franchisor e franchisee, e riflettere accuratamente i termini sui quali si convenuto.
- Dovrebbe cercare di tutelare i diritti sulla propriet intellettuale a beneficio di franchisor e franchisee.
- Dovrebbe stabilire chiaramente le "regole del gioco"
3. Codice Etico di Condotta1
Il Codice Etico di Condotta sul franchising prende come base il Codice sviluppato dalla European Franchise Federation. Nell'applicare il Codice, la Federazione ha riconosciuto che le caratteristiche di ogni singola nazione potrebbero richiedere una delega di responsabilit per la sua implementazione. L'"Estensione e Interpretazione"che segue l'European Code stata adottata dalla British Franchise Association, e concordata da parte della European Franchise Federation per l'applicazione nel Regno Unito del Codice Etico di Condotta del franchising da parte della British Franchise Association.
1. Definizione di franchising
Il franchising un sistema di commercio di beni e/o servizi e/o tecnologia basato su una collaborazione stretta e continuativa fra imprese finanziariamente indipendenti, il franchisor ed i suoi franchisee, nel quale il franchisor concede ai franchisee i diritti, ed impone l'obbligo, di condurre un'attivit secondo la concezione del franchisor. I diritti concessi permettono al franchisee di utilizzare nome commerciale, marchio, know how, procedure, ed altri diritti sulla propriet industriale e/o intellettuale, all'interno del contesto e dei termini di un contratto di franchising scritto, concluso fra le parti per tale scopo.
2. Principi guida
2.1 Il franchisor l'iniziatore del network di franchising, composto da s stesso e dai franchisee.
2.2 Obblighi del franchisor:
Il franchisor deve:
- Avere operato in un business con successo, per un periodo di tempo ragionevole ed in almeno un'unit pilota prima di iniziare il network di franchising.
- Essere proprietario o avere i diritti legali per l'utilizzo di nome e marchio del proprio network di franchising.
- Fornire ai franchisee la formazione iniziale e assistenza commerciale continuativa per l'intera vita del contratto.
2.3 Obblighi del franchisee:
Il franchisee deve:
- Impegnarsi per la crescita del franchising e per il mantenimento dell'identit comune e della reputazione del network.
- Fornire al franchisor dati operativi verificabili per facilitare la determinazione della performance e i rendiconti finanziari necessari per un'efficace guida della gestione e permettere al franchisor di avere accesso ai possedimenti e alle informazioni del franchisee su richiesta del franchisor in tempi ragionevoli.
- Non informare terzi riguardo il know how acquisito dal franchisor, n durante n dopo la conclusione del contratto.
2.4 Obblighi comuni ad entrambe le parti:
esse devono essere corrette nei rapporti reciproci. Il franchisor deve fornire comunicazione scritta ai franchisee di ogni inadempienza contrattuale e, se appropriato, garantire il tempo necessario per rimediare. Le parti dovrebbero risolvere reclami e dispute in buona fede attraverso comunicazione e negoziazione equa e ragionevole.
3. Assunzione, pubblicit e notifica
3.1 Ogni pubblicit per l'assunzione dei franchisee deve essere priva di ambiguit e dichiarazioni fuorvianti.
3.2 Ogni inserzione disponibile pubblicamente, pubblicit e materiale contenente riferimenti diretti e indiretti a possibili risultati o profitti futuri attesi deve essere oggettiva.
3.3 Al fine di permettere ai potenziali franchisee di entrare in un accordo vincolante con piena conoscenza, deve essere loro fornita copia del qui trattato Codice Etico di Condotta, cos come tutto il materiale informativo sul rapporto di franchising in forma scritta, con un ragionevole anticipo rispetto all'esecuzione di tali accordi.
3.4 Se un franchisor impone un accordo pre-contrattuale ad un potenziale franchisee, i seguenti principi dovrebbero essere rispettati:
- Prima della firma di ogni accordo pre-contrattuale, il potenziale franchisee dovrebbe essere informato, in forma scritta, sullo scopo di tale accordo
- L'accordo pre-contrattuale deve definire i propri termini e includere una clausola di termine
- Il franchisor pu imporre clausole di non-concorrenza e/o di segretezza per tutelare il proprio know how e la propria identit.
4. Selezione dei franchisee
Un franchisor dovrebbe selezionare ed accettare come franchisee soltanto coloro i quali, tramite un'indagine ragionevole, appaiano in possesso delle competenze di base, formazione, qualit personali e risorse finanziarie sufficienti per condurre l'attivit di franchising.
5. Il contratto di franchising
5.1 Il contratto di franchising dovrebbe attenersi alla legislazione nazionale, della Comunit Europea e a questo Codice Etico di Condotta.
5.2 L'accordo dovrebbe riflettere gli interessi dei membri del network nella tutela dei diritti sulla propriet industriale e intellettuale nonch nel mantenimento dell'identit e della reputazione comune del network.
Tutti i contratti e tutti gli accordi contrattuali connessi alla relazione di franchising dovrebbero essere scritti e/o tradotti nella lingua del paese in cui ogni singolo franchisee basato. Gli accordi firmati, inoltre, devono essere comunicati immediatamente al franchisee.
5.3 Il contratto di franchising deve stabilire preventivamente senza ambiguit gli obblighi e le responsabilit reciproche delle parti e tutti i termini della relazione.
5.4 I minimi termini del contratto devono essere i seguenti:
- I diritti concessi al franchisor
- I diritti concessi al singolo franchisee
- I beni e/o servizi da fornire ai franchisee
- Gli obblighi del franchisor
- Gli obblighi dei franchisee
- I termini di pagamento da parte dei franchisee
- La durata del contratto, che dovrebbe essere ampia abbastanza da permettere ai franchisee di ammortizzare gli investimenti iniziali specifici al franchising stesso
- Le basi per un successivo rinnovo del contratto
- I termini tramite i quali il franchisee possa vendere o trasferire l'attivit e i possibili diritti di prelazione collegati
- La fornitura rilevante per il franchisee nei termini dei segni distintivi del franchisee, nome commerciale, marchio, insegna, logo ed altri segni distintivi.
- Il diritto del franchisor di adattare il sistema di franchising a sistemi nuovi o mutati.
- Informazioni sul termine del contratto
- Informazioni sul riscatto al termine del contratto di ogni propriet tangibile e intangibile appartenente al franchisor.
4. Estensione e interpretazione da parte della British Franchise Association
1. Applicazione
Questo Codice Etico di Condotta costituisce parte del contratto di associazione tra la British Franchise Association e le aziende socie. Non parte dell'accordo contrattuale tra franchisor e franchisee se non espressamente dichiarato dal franchisor nel contratto di franchising. N dovrebbe alcunch in questo Codice essere interpretato come limite al diritto del franchisor di vendere o attribuire il proprio interesse in un business in franchising.
2. Notifica
L'oggettivit relativa all'assunzione riguarda nello specifico il materiale disponibile pubblicamente. Si riconosce che nel discutere singoli progetti, il franchisor deve formulare delle ipotesi che possono essere verificate solo col passare del tempo.
3. Riservatezza
I franchisor possono imporre clausole di non-concorrenza e di segretezza per proteggere informazioni e sistemi laddove essi possano essere ragionevolmente considerati materiale funzionale al franchising.
4. Lingua del contratto
I franchisor dovrebbero cercare di assicurare l'offerta di contratti redatti in una lingua di competenza dei franchisee.
5. Termini del contratto
Dall'articolo 5.4 del Codice si conviene che:
- per una minoranza delle opportunit di franchising pi vaste ammortizzare l'investimento iniziale pu non essere un traguardo centrale per il franchising. In tali casi l'obiettivo dovrebbe essere quello di stabilire un periodo contrattuale che bilanci ragionevolmente gli interessi delle parti.
- questa sezione potrebbe essere soggetta alle leggi nazionali riguardanti la limitazione del commercio
6. Rinnovo del contratto
Le basi per il rinnovo del contratto dovrebbero prendere in considerazione la durata del contratto originale, la portata con cui il contratto d autorit al franchisor di richiedere investimenti da parte dei franchisee per il rinnovo, e la portata con cui il franchisor pu variare i termini del contratto al momento del rinnovo. L'obiettivo essenziale di assicurare che il franchisee abbia l'opportunit di recuperare il suo investimento iniziale (e quelli successivi) relativo al franchising, e di sfruttare l'attivit fino a quando il contratto in vigore.
7. Adozione
Questo Codice Etico di Condotta, compresa l'Estensione e Interpretazione, e l'European Code of Ethics for Franchising stato adottato dalla British Franchise Association, a sostituzione del precedente Code of Ethics del 3 Agosto 1990.
5. Elenco di legali britannici specializzati in materia di franchising
Di seguito vengono riportati alcuni contatti di avvocati e studi legali (bilingue) che offrono servizi di consulenza per chi fosse interessato ad intraprendere un'attivit in franchising nel Regno Unito.
FIELD FISHER WATERHOUSE35 Vine Street
London
EC3N 2AA
Tel: 0044 207 8614000
Fax: 0044 207 4880084
Representative: Giovanni Visintini
E-mail: info@ffwlaw.com
Web: www.ffw.com WRAGGE & CO LLP
55 Colmore Row
Birmingham
B3 2AS
Tel: 0044 121 2331000
Fax: 0044 121 2141099
Representative: Suzanne Lloyd Holt
E-mail: mail@wragge.com
Web: www.wragge.com CHARLES RUSSELL
8-10 New Fetter Lane
London
EC4A 1RS
Tel: 0044 207 203 5000
Fax: 0044 207 203 0200
Representative:
Email: vincenzo.lanni@charlesrussell.co.uk
Web: www.charlesrussell.co.uk WRAGGE + CO LLP
55 Colmore Row
Birmingham
B3 2AS
Tel: 0044 121 2331000
Fax: 0044 121 2141099
Representative: Michael Luckman
Email: Michael_luckman@wragge.com
Web: www.wragge.com LCA LEGAL Ltd
16 Old Bailey
London
EC4M 7EG
Tel: 0044 207 597 6491
Fax: 0044 207 329 2521
Representative: Roberta Crivellaro