Siete qui: Home » Europa » Francia » Quadro giuridico di base del franchising
Quadro giuridico di base del Franchising in Francia
I. Introduzione
Come nella maggior parte dei paesi europei, ad oggi non esiste in Francia una legislazione propria per il franchising. Esistono in compenso diversi testi di legge che regolano - soprattutto - le relazioni precontrattuali tra il franchisor e il franchisee.
La legge Doubin, per esempio, è l'unico testo di riferimento per quel che riguarda non solo il franchising, ma l'insieme delle formule di commercio associato.
Di seguito riportiamo alcune nozioni e definizioni riguardanti il concetto di franchising, il suo funzionamento, gli attori partecipanti alla configurazione giuridica del franchising, nonché il testo integrale delle norme in vigore in Francia.
II. La Definizione di Franchising
Secondo la Féderation Française de la Franchise (FFF), il franchising si definisce come un metodo di collaborazione tra due controparti: Da una parte un'impresa, detta franchisor, dall'altra una o più imprese, i franchisee. L'oggetto del franchising consiste nello sfruttare una relazione interaziendale messa a punto dal franchisor e realizzata dal franchisee, con un obiettivo comune: Il profitto reciproco.
a. L'oggetto
Il franchising coinvolge tre elementi caratteristici di un'impresa:
1. I segni distintivi
Il franchisor garantisce al franchisee lo sfruttamento dei segni distintivi messi a sua disposizione. In particolare, egli deve garantirgli la validità dei suoi diritti sui marchi e/o sulle insegne, il cui utilizzo è conferito a qualsiasi titolo al franchisee. Quest'ultimo mantiene e sviluppa l'immagine del marchio, nonché veglia sulle prescrizioni d'uso del marchio o dell'insegna e degli altri segni distintivi messi a sua disposizione per contratto.
A contratto scaduto, il franchisor si assicurerà della non-utilizzazione dei segni distintivi da parte del vecchio franchisee. In caso di esclusività nell'utilizzo del marchio su un dato territorio, il franchisor ne deve precisare le modalità, in particolare oggetto e ampiezza.
2. Il Know-how
Il franchisor garantisce al franchisee lo sfruttamento del proprio know-how. Il know-how è trasmesso attraverso un'informazione ed una formazione adatta al franchisee, mentre il franchisor è tenuto al controllo della sua applicazione. Il franchisor incoraggia il feed-back di informazioni provenienti dai franchisee allo scopo di migliorare il know-how trasmesso. Nel periodo precontrattuale, contrattuale e postcontrattuale il franchisor deve impedire qualsiasi utilizzo e trasmissione di know-how a reti di concorrenti, dal momento che questo potrebbe comportare grave pregiudizio alla propria rete.
3. Prodotti, servizi e tecnologia
Il franchisor mette a disposizione del franchisee una gamma di prodotti, servizi e/o tecnologie che lui stesso ha concepito, messo a punto o acquisito. Nel caso vi sia un diritto di esclusività riservato al franchisee, questo deve essere precisato in termini di oggetto ed ampiezza. Il franchisor è tenuto ad assicurarsi, attraverso qualsiasi mezzo, che i prodotti e/o servizi offerti al consumatore siano conformi all'immagine del marchio.
b. I quattro attori del Franchising
1. Il franchisor: un imprenditore indipendente, persona fisica o giuridica
È titolare dei diritti sui segni distintivi, tra i quali si trova indispensabilmente un'insegna e/o un marchio protetto. Questi diritti devono avere una durata per lo meno uguale alla durata del contratto, dal momento che il franchisor offre un insieme di prodotti, servizi e/o tecnologie. Questi, inoltre, ha messo a punto e sfruttato con successo un concetto originale in una o più unità pilota, apporta ai suoi franchisee una formazione iniziale e permanente in modo da permettergli di applicare il suo concetto, si dedica alla promozione del suo marchio, alla ricerca ed all'innovazione delle risorse umane e finanziarie che permettono di assicurare lo sviluppo e la durevolezza del suo concetto. Per concludere, il titolare è vincolato ai suoi franchisee per mezzo di un contratto rispondente alle regole del Codice Deontologico europeo sul franchising.
2. Il franchisee: un imprenditore indipendente, persona fisica o giuridica, scelto dal franchisor
Animato da uno spirito imprenditoriale, il franchisee è responsabile delle risorse umane e finanziarie che lui stesso impiega ed è responsabile verso i terzi degli atti compiuti nel quadro dello sfruttamento del franchising. Questi collabora lealmente al buon esito della rete di franchising aderendo al principio di omogeneità proprio di questo tipo di rete. Impegna, inoltre, mezzi finanziari allo scopo di retribuire il franchisor ed aderisce allo spirito del franchising.
3. La rete di franchising: costituita dal franchisor e dai suoi franchisee, tutti identificati dalla stessa insegna, simbolo dell'identità e della reputazione della rete
La forza di un'insegna e/o di un marchio è un elemento che influenza in modo considerevole l'atto di acquisto del consumatore. Questi costituiscono la reale garanzia della qualità del servizio reso ed è assicurata dalla trasmissione e dal controllo del know-how e dalla disponibilità di una gamma omogenea di prodotti, servizi e/o tecnologie. Il franchisor deve controllare il rispetto da parte dei franchisee di tutti gli elementi costitutivi dell'immagine del marchio, allo scopo di proteggere il consumatore ed i franchisee stessi.
4. Il consumatore: una persona che acquista prodotti e servizi per il proprio uso personale
E' l'attore più importante del franchising, ma anche il più difficile da definire. Le sue abitudini di consumo - legate al suo ambiente ed alla sua cultura - cambiano a seconda della posizione geografica. Non esiste un consumatore tipo. L'impresa ha dunque bisogno di adattarsi localmente per rispondere ai suoi bisogni.
Il consumatore evolve rapidamente e l'impresa è obbligata a seguire i suoi mutamenti. Il cliente è mutevole e inafferrabile: acquista meno e, soprattutto, acquista meglio e cerca di differenziare il consumo. Più informato, più esigente nei suoi acquisti, privilegia i prodotti di base per soddisfare i desideri improvvisi. E' maggiormente selettivo, attento e razionale nei suoi acquisti.
III. La legislazione Francese in tema di franchising
Come già preannunciato in precedenza, non esiste in Francia una legislazione propria per il franchising, fatto salvo per alcuni testi di legge che regolano le relazioni precontrattuali tra il franchisor e il franchisee. Tra questi, la più importante in materia di franchising è senza dubbio la legge Doubin.
Secondo questa legge, il franchisor deve mantenere un margine di trasparenza nei confronti dei candidati franchisee. Deve fornire loro un documento detto Documento d'Informazione Precontrattuale (DIP), o Documento Doubin, che contiene una serie di informazioni precise necessarie per agire in cognizione di causa.
Inoltre, è previsto un intervallo minimo di 20 giorni prima di qualsiasi firma o qualsiasi versamento di denaro.
Legge n° 89-1008 del 31 dicembre 1989 relativa allo sviluppo delle imprese commerciali ed artigianali ed al miglioramento del loro ambiente economico, giuridico e sociale.
"Ogni persona che mette a disposizione di un'altra persona un nome commerciale, un marchio od un'insegna, esigendo da questa un accordo di esclusività o di quasi-esclusività per l'esercizio della sua attività, è tenuta, prima della firma di qualsiasi contratto concluso nell'interesse comune delle due parti, a fornire all'altra controparte un chiaro prospetto informativo che gli permette di impegnarsi in cognizione di causa.
Questo prospetto, il cui contenuto è fissato per legge, precisa in particolare l'età e l'esperienza dell'impresa, lo stato e le prospettive di sviluppo del mercato in oggetto, l'importanza della rete di affiliati, la durata, le condizioni di rinnovamento, di scissione e di cessione del contratto nonché le condizioni di esclusività.
Quando il versamento di una somma di denaro è richiesto anticipatamente alla firma del contratto sopra descritto, al fine di ottenere in particolare l'esclusività per una zona, le prestazioni assicurate in contropartita a questa somma sono precisate per iscritto, come anche le obbligazioni reciproche delle parti in caso di illecito.
Il documento previsto al primo comma, cosi come il progetto di contratto, sono comunicati almeno venti giorni prima della firma del contratto o, all'occorrenza, prima del versamento della somma sopra menzionata"
Decreto n° 97-337 del 4 aprile 1991 in applicazione della legge n° 89-1008
del 31 dicembre 1989
- Estratto del Decreto -
Articolo 1. - : Il documento previsto al primo comma dell'articolo I della legge del 31 dicembre deve contenere le seguenti informazioni:
1 - L'indirizzo della sede dell'impresa e la natura delle sue attività con l'indicazione della forma giuridica e dell'identità del capo dell'impresa nel caso di una persona fisica, dei dirigenti nel caso di una persona giuridica; all'occorrenza, l'importo del capitale sottoscritto;
2 - Il numero di registrazione al "Registre du Commerce et des Sociétés" (registro delle imprese) o il numero d'iscrizione al "Répertoire des Métiers" (Albo dei Mestieri) e, nel caso in cui il marchio oggetto del contratto sia stato acquisito in seguito ad una cessione o ad una licenza, la data e l'iscrizione al registro nazionale dei marchi con l'indicazione, per i contratti di licenza, della durata per la quale la licenza è stata consentita;
3 - La o le coordinate bancarie dell'impresa. Questa informazione può essere limitata alle prime cinque coordinate bancarie;
4. La data di costituzione dell'impresa, con una particolare menzione alle fasi principali del suo sviluppo, ed un prospetto illustrativo con tutte le informazioni utili alla valutazione dell'esperienza professionale degli affiliati o dell'affiliante;
Le informazioni menzionate al comma precedente possono riferirsi esclusivamente alle ultime cinque precedenti la consegna del documento. Queste devono essere integrate da una presentazione dello stato generale e locale del mercato dei prodotti o servizi oggetto del contratto e delle prospettive di sviluppo di questo mercato.
Devono essere annessi a questa sezione del documento anche i conti economici degli ultimi due esercizi o, per le società che fanno appello al mercato dei capitali, i rapporti stabiliti negli ultimi due esercizi in applicazione del terzo comma dell'articolo 341-1 della legge n° 66-537 del 24 luglio 1966 sulle società commerciali.
5 - Una presentazione della rete degli affiliati comprendente:
A - L'elenco delle imprese che ne fanno parte, con l'indicazione per ciascuna di esse del sistema gestionale convenuto.
B - Gli indirizzi delle imprese stabilite in Francia con le quali il soggetto proponente il contratto è legato da altri contratti della stessa natura di quello la cui conclusione è prevista: la data di conclusione o di rinnovo di questi contratti è fissata con precisione.
Se la rete conta più di cinquanta affiliati, le informazioni menzionate nel comma precedente sono richieste solamente per le 50 imprese più vicine al luogo della futura affiliazione.
C - Il numero delle imprese che, essendo legate alla rete con uno dei contratti della stessa natura di quello la cui conclusione è prevista, hanno cessato di far parte della rete nel corso dell'anno precedente a quello del rilascio del documento in questione, con la precisazione se il contratto è venuto a scadenza o se è stato risolto o annullato:
D - All'occorrenza, la presenza, nella zona d'attività dell'impianto previsto del contratto proposto, di ogni locale in cui i prodotti o servizi oggetto del contratto sono offerti con l'accordo esplicito della persona che propone il contratto.
6 - L'indicazione della durata del contratto proposto, delle condizioni di rinnovo, di risoluzione e di cessione, nonché l'ambito di esclusività.
Il prospetto deve, inoltre, precisare la natura e l'ammontare delle spese e degli investimenti che si riferiscono all'insegna o al marchio che l'affiliato deve impegnare prima di iniziare l'attività.
Articolo 2. - : È prevista una pena pecuniaria a chiunque metta a disposizione di un'altra persona un nome commerciale, un marchio od un'insegna, esigendo da questa un accordo di esclusività o di quasi-esclusività per l'esercizio della sua attività, senza avergli comunicato, almeno venti giorni prima della firma del contratto, il documento informativo e la bozza di contratto menzionati nel articolo 1 della legge del 31 dicembre 1989 sopraccitata.
In caso di recidività, sono applicabili le pene previste per i reati della 5a classe.
- Estratto dell'ordinanza -
Articolo 1 - Ogni persona che vende prodotti o fornisce servizi, legata con un accordo di franchising ad un franchisor, deve informare il consumatore dell'indipendenza della sua impresa, in modo leggibile e visibile, sull'insieme dei documenti di informazione, soprattutto di natura pubblicitaria, nonché all'interno ed all'esterno del luogo di vendita.
(n.b.: Il documento Doubin deve essere aggiornato ogni anno. È un obbligo legale.)
IV. Il Contratto di Franchising
Il contratto di franchising è un contratto commerciale caratterizzato da alcune specificità. È un documento essenziale che definisce determinati vincoli giuridici tra le controparti, attraverso la presenza di alcune clausole delicate che ne rendono la sua stipula degna di alcune precauzioni ed attenzioni.
La legge Doubin del 31/12/89 precisa che un esemplare del contratto deve essere consegnato al candidato almeno venti giorni prima della firma.
Il contratto stabilisce gli obblighi reciproci delle due parti. A seconda dei casi, è possibile negoziarne alcuni punti.
I principali aspetti ai quali è importante prestare attenzione sono:
- La regola di intuitu personae
- Le esclusività
- La determinazione dei prezzi
- Le clausole di non concorrenza e della durata del contratto
a. La nozione di contratto "intuitu personae"
Regola secondo la quale il contratto è concluso con una persona (giuridica o fisica) e questa soltanto. Questo significa che il contratto di franchising non può essere trasferito senza il consenso del franchisor. Quest'ultimo ha diritto all'ultima parola sull'eventuale successore, anche se si trattasse di un membro della propria famiglia. Questo dal momento che è nell'interesse della rete proteggersi e fare in modo che la trasmissione di uno degli affilianti non incida sull'immagine del marchio o sulla sua coesione.
Nota bene: non è vero il contrario. Il franchisor conserva, nella quasi totalità dei casi, il diritto di vendere la sua impresa (compresa la sua rete), senza che i franchisee possano impedirlo giuridicamente.
b. Durata del contratto
I contratti sono quasi sistematicamente conclusi a tempo determinato. Contengono clausole di risoluzione e di rinnovo.
È importante verificare che la durata del contratto sia compatibile con quelle dei rimborsi dei prestiti contratti.
Molti contratti sono definiti a 5 anni. Altri sono concessi per 20 anni. Il rinnovo può dar luogo ad un adeguamento delle royalties, ma normalmente non dovrebbe essere accompagnato da un nuovo pagamento dei diritti d'ingresso.
c. Esclusività territoriale
L'esclusività è uno dei principali vantaggi del franchisee. Quest'ultimo è riconosciuto come solo depositario dell'insegna in un dato territorio - un quartiere per una grande città, un numero di abitanti determinato, un dipartimento, etc. -
Nota bene: esclusività d'insegna non significa esclusività di prodotto. È uso corrente, soprattutto nel prêt-à-porter, vendere i propri prodotti presso la grande distribuzione o nei grandi negozi e, allo stesso tempo, nelle boutique dell'insegna, e tutto questo sullo stesso territorio.
Fra l'altro, non tutti i franchising accordano per contratto un'esclusività territoriale.
d. Esclusività d'approvvigionamento
Molti contratti di franchising di distribuzione specificano l'esclusività di approvvigionamento. Questa clausola è perfettamente lecita. Non può però, al di sopra di una certa quota (80 %), oltrepassare una durata di 5 anni od essere giustificata dalla necessità di preservare "l'immagine e la reputazione della rete", cioè concentrarsi su prodotti che il franchisee non può trovare altrove sotto una forma comparabile e ad uguali condizioni (di prezzo e di consegna).
e. Prezzi imposti
La pratica dei prezzi imposti è vietata in Francia. Questa ha da molto tempo posto un problema alle reti di franchising, costituite soprattutto da commercianti indipendenti considerati liberi di fissare il proprio prezzo al dettaglio, non potendo il franchisor imporre i suoi prezzi alla sua rete, contrariamente ai suoi concorrenti succursalisti.
I franchisor hanno saputo trovare, in ogni caso, diverse pratiche in grado di conciliare efficacia commerciale e rispetto della legge.
f. Clausole di non-concorrenza
Queste clausole riguardano in particolare la scadenza del contratto. Nella maggior parte dei casi, il contratto prevede che l'ex-franchisee s'impegni al non esercizio di un'attività concorrente a quella della rete che sta abbandonando e per un certo periodo di tempo.
Tutto ciò al fine di proteggere la rete da qualsiasi "concorrenza sleale" e di evitare la facile creazione di reti concorrenti da parte di franchisee uscenti.
Il Regolamento Europeo di Esonero, che riguarda tra le altre cose anche il franchising, giudica lecito l'impedimento all'esercizio della stessa attività nella stessa area per un periodo non inferiore ad un anno, successivamente alla scadenza del contratto.
g. Precontratto o contratto di riserva
Quando le negoziazioni si trovano ad uno stadio avanzato, le parti possono essere spinte a firmare un "contratto di riserva". Il franchisor s'impegna a "bloccare" il territorio considerato dal futuro franchisee ad una certa somma, rifacendosi alla nozione di caparra.
È perfettamente lecito. A patto che le - eventuali - modalità di rimborso di questa caparra in caso di disdetta siano indicati chiaramente. È altresì normale che non vi sia rimborsato l'intero ammontare versato, dal momento che il franchisor vi addebiterà alcune spese.
Nota bene: la percezione di queste somme di denaro potrebbe costituire un'attività in sé e per sé di un falso franchisor. È già successo. Da qui, la necessità di ben definire queste modalità.
V. Diritti e doveri ...
...del franchisee:
1. Vantaggi per il franchisee:
- Il franchisee è proprietario della sua impresa e giuridicamente indipendente
- Il franchisee beneficia dell'immagine del marchio e della reputazione dell'insegna rispetto al consumatore
- Il franchisee beneficia di un sistema di gestione commerciale concepito e esperimentato dal franchisor
- Il franchisee beneficia del vantaggio competitivo grazie alla sinergia economica della rete ed alla capacità d'innovazione del franchisor
- Il franchisee accede ad una conoscenza professionale superiore a quella del professionista isolato grazie alla formazione, ai consigli e all'assistenza permanente e agli strumenti pedagogici
- Il franchisee beneficia di una migliore redditività del capitale investito rispetto al commerciante isolato grazie all'ottimizzazione del suo capitale ed alle economie di scala dovute alla standardizzazione delle operazioni
2. Esigenze:
- Il franchisee è tenuto ad applicare la strategia commerciale del franchisor
- Il franchisee è tenuto a rispettare le norme del concetto e gli standard di qualità
- Il franchisee è obbligato a seguire l'evoluzione del concetto e del know-how
- Il franchisee è spesso obbligato a rifornirsi dal franchisor o dai fornitori corrispondenti
- Il franchisee è tenuto a retribuire il franchisor per i suoi apporti, per esempio sotto forma di canone forfetario iniziale (o diritto d'ingresso) o royalties in contropartita della licenza del marchio, dell'assistenza permanente, della formazione permanente, della ricerca e dell'innovazione.
... del franchisor
1. Vantaggi per il franchisor
Il franchising apporta nell'impresa del franchisor una combinazione di mezzi commerciali e finanziari:
- Mezzi di finanziamento privilegiato di una rete commerciale
- Limitazione della capacità di reazione della concorrenza grazie alla conquista rapida di un mercato, agli effetti finanziari della coalizione economica della rete (potere d'acquisto), all'occupazione del territorio attraverso installazioni di prim'ordine
- Valorizzazione del marchio e fidelizzazione della clientela grazie alla pubblicità nazionale e regionale
- Controllo della distribuzione
- Pianificazione della produzione per le reti di produzione - distribuzione
2. Esigenze
Finanziarie
L'importanza dei mezzi di cui disporre non si limita ai bisogni ed ai mezzi immediati della sola impresa franchisor.
Fin dall'inizio il franchisor è obbligato ad integrare le esigenze della sua rete nell'insieme, prima, durante e dopo il suo avviamento e soprattutto: I costi...
- ... della messa a punto del concetto
- ... di sperimentazione del concetto
- ... di sviluppo
- ... d'assistenza
- ... di ricerca e d'innovazione
Strategiche
- Il franchisor deve sviluppare una strategia di differenziazione rispetto alla concorrenza
- Il franchisor rinuncia a sfruttare tutto o una parte di un territorio
- Il franchisor è condannato a riuscire o a rischiare la disintegrazione della sua rete deprezzando un elemento importante: il suo marchio
VI. Errori e difficoltà da evitare
a. La corsa ai diritti d'ingresso
Può capitare che il franchisor, per mancanza di capitale proprio, assuma più franchisee possibili senza una preventiva selezione e che ne incassi immediatamente le rispettive quote. Ne risulta una rete eterogenea, incapace di funzionare. Conviene dunque evitare firme precipitose e reti che non cercano di esaminare i futuri franchisee. Questa situazione di deriva è riscontrabile in alcuni casi di concetti venduti "chiavi in mano" "senza diritti d'ingresso".
Remunerati alla commissione su ogni "concetto" "piazzato", i commercianti dell'insegna non selezionano sempre accuratamente la posizione ed "installano" numerosi franchisee.
b. La mancanza di un seguito
Il buon esito di una rete è soprattutto legato alla capacità del franchisor di trasmettere il suo know-how ai franchisee. Nella pratica, questa trasmissione, benché sia una promessa, non sempre si realizza. Questo vale particolarmente per alcuni "fornitori" i quali spariscono una volta firmato il contratto.
Rispetto a tale situazione, è preferibile scegliere le reti che dichiarano apertamente che la loro prestazione si limita alla fornitura del materiale.
Oppure quelle che provano l'esistenza di una vera assistenza alla rete.
c. Errori del franchisee
I franchisee ed i franchisor sono soprattutto degli imprenditori e, come tali, non sono immuni al fallimento.
Uno degli errori tipici del franchisee consiste nel restare in attesa di una mossa da parte del franchisor. Appartenere ad una rete non significa essere dispensato dalla gestione rigorosa né dal dinamismo commerciale. Tutto al contrario.
Il non-rispetto della stessa linea politica è un'altra causa di fallimento. La forza di una rete sta nella sua capacità di applicare la stessa strategia commerciale. Se ogni affiliato facesse di testa sua, il vantaggio del gruppo rispetto al singolo si perderebbe ed il rischio di fallimento aumenterebbe.
d. Errori del franchisor
Questi errori hanno, in genere, una duplice origine:
1- La mancanza di capitale proprio
Alcuni candidati franchisor pensano che la loro insegna possa svilupparsi solo attraverso il capitale dei primi franchisee. Errore. Per riuscire, il creatore della rete dovrebbe disporre di un capitale iniziale che gli permette di finanziare uno studio di fattibilità (alcune decine di migliaia euro), la pubblicità ed alcune spese poliennali legate all'ingaggio dei franchisee, alla ricerca delle posizioni strategiche e dei finanziamenti, alla formazione, inclusa quella del personale dei franchisee ed alla manutenzione della rete.
Alcuni esperti stimano che il franchisor comincerà ad ottenere un profitto solo a partire dall'aggregazione di una dozzina di franchisee e dopo due o tre anni di funzionamento.
2- L'accompagnamento insufficiente
Non basta possedere un vero know-how per creare e mantenere una rete. Bisogna sapere trasmetterlo e farlo sviluppare.
Il mestiere del franchisor si distingue da quello del distributore.
Devono essere realizzate delle strutture adatte, altrimenti la strategia della rete non ha alcuna possibilità di essere applicata ed i franchisee si ritrovano abbandonati a se stessi, senza assistenza. Ai loro occhi le royalties non hanno più alcuna ragion d'essere e la rete dunque rischia di esplodere.
VII. Indirizzi di legali in Francia specializzati in materia di franchising
M. Rémi DELFORGE
2, rue du Congrès
06000 NICE
Tel : 04 93 16 36 80
Fax : 04 93 16 36 81
Donald Manasse Law Officies:
4, boulevard des Moulins
MC 98000 MONACO
Tél : 00 377 93 50 29 21
Fax : 00 377 93 50 82 08
Mail : delforgelaw@rivieramail.com
M. Alain COHEN
Avocat à la Cour
JURIPOLE
- 7, avenue d'Assas
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 63 64 65
Fax : 04 67 63 64 75
Mail : cohen-law@wanadoo.fr
- 46, rue Saint-Jacques
13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 37 03 93
Fax : 04 67 63 64 75
Me Hélène HELWASER
Avocat à la Cour de Paris
7, rue Théodule-Ribot
75017 PARIS
Tél. : 01 42 27 00 01 / 11 19 -
Fax : 01 42 27 10 30
E-Mail : helwaser@wanadoo.fr
M. Jean SAMPER
AC JEAN SAMPER ET AC FRANCHISE
- Parc des Rouges Barres B2, 1er étage
155, rue Jules-Delcenserie
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél : 03 20 45 82 82
Fax : 03 28 33 89 71
E-mail : acjeansamper@wanadoo.fr
Sites : www.ac-franchise.com
www.acfranchiseur.com
- Bureau parisien
C/O Buro Club
75-77, avenue Parmentier
75011 PARIS
E-mail : acfraninfo@wanadoo.fr
M. Philippe TOUGERON
ADVENTI
1, rue Robert-Schuman
44402 REZE
Tél : 02 40 32 81 81
Fax : 02 40 32 35 87
ADVENTI PARIS
86, boulevard de Sébastopol
75003 Paris
Tél : 0 811 90 49 75
Fax : 02 41 47 47 95
E-mail : ph-tougeron@adventi.fr
Internet : www.adventi.fr