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LUSSEMBURGO - QUADRO GIURIDICO
1. INTRODUZIONE
Il franchising è un contratto commerciale che stabilisce la collaborazione tra un franchisor, generalmente un detentore di un marchio e di un "savoir-faire", e un franchisee che desideri sfruttare tali aspetti.
In Lussemburgo come altrove, è possibile distinguere diversi tipi di contratti di franchising:
- Il contratto di franchising di servizi, in virtù dei quali il franchisee offre un servizio sotto l'insegna, il nome commerciale, il marchio del franchisor conformandosi alle direttive di quest'ultimo.
- Il contratto di franchising di produzione in virtù del quale il franchisee fabbrica egli stesso, secondo le indicazioni del franchisor, i prodotti che vende con il marchio del franchisor.
- Il contratto di franchising di distribuzione in virtù del quale il franchisee si limita a vendere alcuni prodotti in un negozio che porta l'insegna del franchisor.
Il franchising presenta generalmente dei vantaggi sia per il franchisor che per il franchisee; per l'uno costituisce un mezzo per duplicare su un ampio territorio una riuscita commerciale, all'altro permette di avviare un'attività commerciale beneficiando di tutti i vantaggi legati ad un marchio e a un "savoir-faire" già affermati.
2. LEGISLAZIONE NAZIONALE ED EUROPEA
In Lussemburgo, come in altri paesi europei, non esiste una legislazione specifica per quanto riguarda il franchising; questo viene pertanto praticato in forma di contratto privato e ogni tipo di controversia è rimandata a quanto stabilito dalla dottrina contrattualistica privata.
L'assenza di franchisor lussemburghesi spiega in parte questa mancanza: poiché l'accordo di franchising coinvolge prevalentemente un operatore locale e uno straniero, nella maggior parte dei casi (e cioé quando la legislazione del paese di provenienza lo preveda) tale contratto è soggetto alla normativa in vigore nel paese di origine del franchisor.
Tuttavia, benché non vi siano disposizioni legali che disciplinino specificatamente il franchising, ci sono alcuni testi che hanno un'incidenza diretta sulla questione:
Legge del 28 dicembre 1988 del Ministère des Classes Moyennes concernente l'accesso alle professioni di artigiano, commerciante, industriale e alcune professioni liberali.
Questa legge prevede che l'accesso alle professioni di artigiano, commerciante, industriale e altre professioni quali architetto, ingegnere e perito contabile, sia subordinato all'ottenimento di una autorizzazione concessa dal Ministère des Classes Moyennes. L'autorizzazione è rilasciata dopo un'istruttoria amministrativa condotta da una commisione creata appositamente al fine di controllare che i facenti domanda posseggano i requisiti richiesti dalla legge, ovvero onorabilità e qualificazione professionale innanzitutto.
Legge granducale del 17 giugno 1970 circa le pratiche commerciali restrittive.
L'art.1 di questa legge recita:
"Sono passibili delle sanzioni previste dalla presente legge:
1) Tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concertate che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sul mercato e che siano di natura tale da arrecare danno all'interesse generale.
2) Le attività di una o più imprese che sfruttino in maniera abusiva una posizione dominante sul mercato e che arrechino danno all'interesse generale."
Gli accordi di franchising, trattandosi di pratiche concertate che potrebbero avere l'effetto di falsare il gioco della concorrenza, potrebbero quindi rientrare fra quelli sanzionati da questa legge; tuttavia lo stesso testo dice anche, all'art.2, che certi accordi non sono passibili di sanzioni se "gli autori sono in misura di dimostrare che essi contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico rispettando gli interessi dell' utilizzatore."
Al fine di valutare le pratiche commerciali che potrebbero risultare controverse, è stata creata presso il Ministero dell'Economia, una Commissione delle Pratiche Commerciali Restrittive (CPCR) incaricata di studiare i casi passibili di sanzioni secondo quanto previsto dalla legge del 1970.
Legge granducale del 30 luglio 2002 concernente alcune pratiche commerciali.
L'Art. 22 di questa legge dice: "E' vietato a ogni commerciante, industriale o artigiano di offrire in vendita o di vendere un bene o un servizio ricorrendo a un procedimento di vendita a catena o a altra tecnica commerciale assimilabile. E' considerato come vendita a catena ai sensi della presente legge ogni procedimento consistente a stabilire una rete di venditori, professionisti o no, da cui ognuno speri ottenere vantaggi qualsiasi risultanti più dall'allargamento di questa rete che dalla vendita dei beni o dei servizi ai consumatori."
A questo proposito, La Camera di Commercio Lussemburghese ha potuto constatare che, fermo restando il fatto che la formula del franchising è perfettamente legale, qualora dovesse assumere le caratteristiche di una vendita a catena così come definita dalla legge in questione, potrebbe essere suscettibile di sanzioni.
Regolamento 2790/1999/CE del 22 dicembre 1999 sugli accordi commerciali verticali.
Questo regolamento concernente gli accordi verticali e le pratiche concertate, è rivolto alla tutela del principio del rispetto della concorrenza e riguarda il franchising nella misura in cui colpisce tutte le limitazioni alla concorrenza tipiche del contratto di franchising quali ad esempio: imposizione dei prezzi e dei fornitori e/o della rete commerciale.
A livello europeo esiste inoltre il Codice Etico di Comportamento redatto nel 1972 dalla Federazione Europea del Franchising, testo di riferimento per la definizione dei diritti e dei doveri di affilianti e affiliati a cui anche gli operatori lussemburghesi si rifanno vista la mancanza di una specifica normativa nazionale.
3. CONTRATTO DI FRANCHISING
La Camera di Commercio del Granducato di Lussemburgo, punto di riferimento per potenziali franchisor e/o franchisee in assenza di una federazione nazionale per il franchising, considerata la mancanza di una legge specifica che regoli la formula contrattuale del franchising, invita le parti interessate a tutelarsi, da un lato mantenendosi vigilanti nei confronti delle normative granducali sulle pratiche commerciali restrittive, dall'altro mantenendo un equilibrio contrattuale tale da evitare qualsiasi ulteriore contenzioso basato su vizi di consenso.
La CCL ha pertanto redatto un elenco dei punti essenziali di un contratto di franchising, individuati sulla base delle direttive date dalla "European Franchise Federation".
- Innanzitutto, prima di impegnarsi con un contratto di franchising, l'aspirante affiliato deve assolutamente far in modo di ottenere dall'affiliante informazioni dettagliate e affidabili concernenti tutte le specificità del franchising quali ad esempio la qualità dei prodotti o dei servizi proposti, le condizioni del mercato, nonché informazioni relative alla situazione dell'affiliante, quali anzianità e estensione della rete. Qualora infatti le comunicazioni fornite dal franchisor fossero inesatte o incomplete, ciò comporterebbe l'annullamento del contratto e/o il riconoscimento di danni e interessi.
- I principali diritti del franchisee
Il franchisee beneficia del diritto alla trasmissione di un "savoir-faire", dei segni distintivi del franchisor e di una assistenza permanente.
Il franchisee ha diritto di utilizzare il marchio del franchisor, la sua insegna o il suo nome commerciale e ogni altro tipo di simbolo di cui quest'ultimo abbia la proprietà o il godimento ( loghi e sigle principalmente).
Il "savoir-faire" che gli è trasmesso deve essere sostanzioso e originale. La trasmisione all'affiliato di un "savoir-faire" che egli avrebbe potuto facilmente conseguire da solo o che non presenti un carattere originale costituisce un caso di nullità del contratto. Il contenuto del "savoir-faire" deve essere descritto in un documento scritto o audiovisivo.
L'assistenza alla quale l'affiliato ha diritto può, a seconda dei contratti, assumere diverse forme: formazione continua dell'affiliato e del suo personale, piano-tipo di sistemazione del negozio e di assortimento dei prodotti, organizzazione delle campagne di pubblicità, consulenza giuridica, gestione di contenziosi comuni a tutta la rete.
Sebbene non obbligatorio, molti contratti di franchising prevedono una clausola di esclusività territoriale a beneficio del franchisee, cosicché questo non debba temere la concorrenza nella zona d'azione a lui assegnata.
- I principali doveri del franchisee
Il franchisee è tenuto a rispettare le norme del franchisor. Queste possono riguardare la sistemazione interna dell'esercizio commerciale dove è esercitata l'attività, le tecniche di commercializzazione, le azioni pubblicitarie, l'utilizzo dell'insegna o ancora la tenuta della contabilità.
Il franchisee è ugualmente tenuto a doveri di tipo finanziario; deve infatti versare un diritto di entrata nella rete (secondo quanto definito nel contratto).
Il franchisee deve inoltre, durante la durata del contratto, versare un canone determinato sulla base della sua cifra di affari (secondo quanto definito nel contratto).
- I diritti del franchisor
- I doveri del franchisor
- I beni e/o servizi forniti al franchisee
- Rifornimento: il franchisee ha interesse a limitare gli effetti della clausola di rifornimento esclusivo e a conservare una certa libertà di azione, per sempio nel caso di impossibilità per il franchisor di consegnare entro un limite ragionevole; inoltre è consigliato di non accettare clausole troppo costrittive per quanto riguarda l'assortimento e lo stock, ad esempio una clausola che imponga l'obbligo di fare un ordine che comprenda sempre la totalità di una collezione, compresi articoli che si vendono più difficilmente.
- La durata del contratto, fissata in modo tale da consentire al franchisee di ammortizzare l'investimento.
- Le condizioni di rinnovo del contratto
- Le condizioni con cui potranno svolgersi la cessione o il trasferimento dei diritti derivanti dal contratto e le condizioni di prelazione del franchisor
- Le clausole di resiliazione del contratto
- Le clausole concernenti il recupero da parte del franchisor di tutti gli elementi corporali e incorporali che gli appartengono in caso di cessazione del contratto.
Il contratto di franchising può prevedere altre costrizioni per il franchisee, quali ad esempio la clausola di confidenzialità che vieta di divulgare il "savoir-faire" che gli è stato trasmesso, e la clausola della non-concorrenza, che possono applicarsi durante tutta la durata del contratto di franchising ma anche dopo la sua estinzione per assicurare la protezione del "savoir-faire".
4. NOMI DI ALCUNI LEGALI LUSSEMBURGHESI
LE_GOUEFF@VOCATS.COM
9, Av. Guillaume
L-1651 Luxembourg
Tel : +352 44 37 37
Fax : +352 44 37 38
E-mail : slg-LE_GOUEFF@vocats.com
Sito web : www.vocats.com
BONN, SCHMITT, STEICHEN
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Tel : +352 45 58 58 -1
Fax : +352 45 58 59
E-mail : aschmitt@bsslaw.net
Sito web: www.bsslaw.net
ARENDT & MEDERNACH
14, rue Erasme
L-2010 Luxembourg
Tel : +352 40 78 78 306
Fax : +352 40 78 04 657
Sito web : www.arendt-medernach.com
LINKLATERS LOESCH
4, rue Carlo Hemmer
L-1011 Luxembourg
Tel : +352 26 08 01
Fax : +352 26 08 88 88
Sito web : www.linklaters.com