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QUADRO GIURIDICO DI BASE DEL FRANCHISING IN UNGHERIA
BREVE INTRODUZIONE SUL FRANCHISING IN UNGHERIA
di
Dr. Petra Urbànyi
Dr. Ciro Perrelli
Studio Legale Perrelli Riccio & Associés di Milano
1. INTRODUZIONE
Si tratta di un istituto americano, trasmigrato nel secondo dopoguerra in Europa, il franchising presenta sul piano del rapporto economico notevoli affinità con la concessione di vendita in esclusiva (il franchising europeo si presenta sostanzialmente come una forma particolare di concessione commerciale a differenza del franchising americano che è contraddistinto dagli elementi peculiari della cessione di un marchio).
In Ungheria, il sistema di franchising si è affermato a partire dagli anni Novanta (successivamente alla caduta del regime nel 1989) attraverso l'apertura di grandi catene di alberghi (ci si riferisce, a titolo d'esempio, a NOVOTEL, INTER CONTINENTAL) ovvero della più grande multinazionale di fast food, la McDonald's.
Da quel momento, il franchising si è largamente diffuso nel territorio ungherese. Il numero dei contratti di franchising - nonché il numero dei sistemi di franchising di origine italiana (ad esempio, TESTA ROSSA ...) - continua ad aumentare rapidamente.
2. NOZIONE DI FRANCHISING
La parola "franchising", dal verbo inglese "to franchise", indica un accordo di collaborazione tra imprenditori indipendenti.
Gli aspetti essenziali che caratterizzano il franchising possono essere così schematizzati: 1) rapporto fra imprenditori giuridicamente e finanziariamente indipendenti; 2) licenza; 3) assistenza; 4) investimento.
Si ha franchising in tutte le ipotesi in cui un imprenditore (franchisor o affiliante), finanziariamente e giuridicamente indipendente, conceda ad un altro imprenditore (franchisee o affiliato), dietro pagamento di un corrispettivo, il diritto di esercitare un'attività commerciale protratta nel tempo di prestazione di servizi, produzione di beni o distribuzione di prodotti, nonché l'utilizzo di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale a lui stesso appartenenti.
Il franchisor, durante tutto il periodo di vigenza dell'accordo, fornisce al franchisee - oltre a licenze di brevetti, conoscenze tecniche, segni distintivi od altri elementi di identificazione della propria azienda - la necessaria assistenza o consulenza tecnica e commerciale, nonché l'addestramento del personale del franchisee.
Si tratta sostanzialmente di una stretta collaborazione tra due imprese autonome (franchisor e franchisee) in esecuzione della quale il franchisee è tenuto a seguire una serie di istruzioni e condizioni imposte dal franchisor ed in particolare le prescrizioni del c.d. manuale operativo.
Il franchisee deve affrontare non soltanto i necessari costi di avviamento dell'attività, ma egli è tenuto anche alla corresponsione di un prezzo, composto da una parte fissa (c.d. entry fee), da versarsi al momento dell'ingresso nella catena distributiva del franchisor, e da una parte variabile, da versarsi sotto forma di canone periodico proporzionale al volume di affari realizzato dal franchisee (c.d. royalty).
In Ungheria, si è soliti far ricorso alle disposizioni del Codice Deontologico Europeo del Franchising (Franchising Európai Etikai Kódex) al fine di ottenere una definizione chiara ed esaustiva di quella che propriamente si configura come una strategia distributiva, di decentramento produttivo e di intermediazione commerciale: "il franchising (in seguito l'Affiliazione) è un sistema di commercializzazione di prodotti e/o servizi e/o tecnologie basato su una stretta e continuativa collaborazione tra imprese legalmente e finanziariamente separate e indipendenti, il Franchisor (in seguito l'Affiliante) ed i suoi Franchisees (in seguito Affiliati), secondo il quale l'Affiliante concede ai suoi Affiliati il diritto, ed impone loro l'obbligo, di intraprendere un'attività economica in base al sistema elaborato dall'Affiliante. Il diritto legittima e obbliga l'Affiliato, in cambio di un corrispettivo finanziario diretto o indiretto, ad usare il nome commerciale e/o i marchi commerciali e/o i marchi relativi a prestazioni di servizi, il know-how, i metodi commerciali e tecnici, le procedure e altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale dell'Affiliante, collegati ad una prestazione continuativa di assistenza commerciale e tecnica nel quadro e secondo le condizioni di un contratto di Affiliazione scritto, concluso tra le parti a questo fine"[1].
3. FRANCHISING NEL DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE
3.1 LEGISLAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI FRANCHISING
Il primo intervento legislativo comunitario in materia di franchising risale all'anno 1986, ossia alla pronuncia della Corte di Giustizia del 28 gennaio 1986 nella famosa controversia n° C-161/84, Pronuptia de Paris Gmbh c/ Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis.
Sulla scia di questa sentenza, veniva poi adottato il Regolamento CEE n° 4087/88 del 30 novembre 1988 della Commissione, concernente l'applicazione dell'articolo 85 (ora 81), par. 3 del Trattato della Comunità Europea a categorie di accordi di franchising[2].
Tale regolamento veniva abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° giugno 2000, dal Regolamento CE n° 2790/99. É opportuno segnalare che il Regolamento CE n° 2790/99 detti una disciplina comunitaria uniforme a proposito dell'applicazione dell'esonero di cui all'art. 81, par. 3 del Trattato della Comunità Europea a tutti gli "accordi verticali".
La nozione del contratto di franchising contenuta nelle Linee guida per la corretta applicazione del Regolamento CE n° 2790/99, che ha in gran parte riprodotto la definizione adottata dal Regolamento CEE n° 4087/88[3], indica quali requisiti essenziali di tale contratto la licenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale, accompagnata dalla comunicazione di un know-how e dalla relativa assistenza tecnica o commerciale fornita all'Affiliato.
A livello europeo, occorre, altresì, ricordare il Codice Deontologico Europeo del Franchising del 1972 che è stato recepito e fatto proprio dall'Associazione Ungherese del Franchising (Magyar Franchise Szövetség)[4].
Tale corpus normativo non ha efficacia di legge a livello nazionale, opera quale testo di riferimento per la determinazione del contenuto dei contratti di franchising (diritti ed obblighi reciproci delle parti contraenti) e viene frequentemente richiamato per l'interpretazione dei contratti medesimi.
L'Associazione Ungherese del Franchising ha integrato la disciplina del predetto codice deontologico europeo mediante l'adozione della Linea guida n° 2000/1 (IX.15) che sancisce come requisito essenziale di un rapporto di franchising l'indipendenza e l'autonomia giuridica e finanziaria del franchisor e del franchisee, nonché della Linea guida n° 2002/1 (IX.18) sui specifici obblighi informativi precontrattuali dettati a garanzia della trasparenza del rapporto di franchising e a tutela dell'aspirante Affiliato.
Un'ultima breve riflessione va, infine, condotta sulla tipologia di contratti di franchising.
I contratti di franchising vengono distinti a seconda che il loro contenuto abbia ad oggetto: a) la produzione di beni (c.d. franchising industriale o termelési, technológiai franchise)[5], b) la distribuzione di merci (c.d. franchising commerciale o értékesítési franchise) o la prestazione di servizi (c.d. franchising di servizi o szolgáltatási franchise).
Il Regolamento CEE n° 4087/88 conteneva, all'art. 1, comma 3, lettera c), la definizione del c.d. master franchising che consiste in: "... un accordo tra due imprese, in base al quale una, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato principale, dietro corrispettivo finanziario diretto od indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi di franchising con terzi, gli affiliati".
3.2 LEGISLAZIONE UNGHERESE IN MATERIA DI FRANCHISING
Il contratto di franchising è una figura atipica, non è espressamente disciplinata né dal Codice Civile Ungherese (Polgári Törvénykönyv), né da leggi speciali ungheresi.
In Ungheria non esiste una legislazione specifica che regoli la materia del franchising, trovano perciò applicazione a questa fattispecie:
v le disposizioni del Codice Deontologico Europeo del Franchising (in vigore dal 1° gennaio 1991 nell'ordinamento giuridico ungherese) relative a: la definizione di franchising (art. 1), le obbligazioni dell'Affiliante (art. 2.2) e dell'Affiliato (art. 2.3), il reclutamento, la pubblicità e gli obblighi di informazione (art. 3), la selezione degli Affiliati (art. 4), i requisiti minimi necessari del contratto di Affiliazione (art. 5);
v le disposizioni del Codice Civile Ungherese e più precisamente i paragrafi 4[6], 86, commi 3 e 4[7], e 201[8];
v i testi legislativi sulle società economiche (L. n° 1988/VI.), gli investimenti degli stranieri in Ungheria (L. n° 1988/XXIV.), la limitazione della concorrenza (L. n° 1990/LXXXVI.), nonché sulla tutela della proprietà industriale ed intellettuale (Leggi n° 1969/II., n° 1969/III., n° 1969/IX., n° 1991/XXXVIII.).
4. CONTRATTO DI FRANCHISING
I contratti di franchising devono essere predisposti in conformità della legislazione nazionale, delle normative comunitarie e delle disposizioni del Codice Deontologico Europeo del Franchising.
Il contenuto minimo necessario dei contratti di franchising è stato definito dall'art. 5.4 del Codice Deontologico Europeo del Franchising come segue: "- i diritti concessi all'Affiliante; - i diritti concessi all'Affiliato; - i prodotti e/o servizi forniti all'Affiliato; - le obbligazioni dell'Affiliante; - le obbligazioni dell'Affiliato; - i termini di pagamento da parte dell'Affiliato; - la durata del contratto, che dovrà essere sufficientemente lunga per consentire all'Affiliato di ammortizzare i propri investimenti iniziali specifici di Affiliazione; - le condizioni per ogni rinnovo del contratto; - i termini secondo i quali gli Affiliati possono vendere o trasferire l'attività in Affiliazione ed i possibili diritti di prelazione dell'Affiliante a questo riguardo; - le condizioni relative all'uso dei segni distintivi dell'Affiliante; - il diritto dell'Affiliante di adattare il sistema di Affiliazione a nuovi o mutati metodi; - i termini di cessazione del contratto; - le condizioni per la pronta restituzione al momento della cessazione del contratto di qualsiasi bene materiale o immateriale che appartenga all'Affiliante o ad altri".
Nei paragrafi che seguono si cercherà di illustrare brevemente le previsioni che caratterizzano espressamente ed imprescindibilmente i contratti di franchising (contenuto necessario) distinguendole da quelle che invece possono essere inserite o anche non trovare alcuna disciplina patrizia (contenuto eventuale).
4.1 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONTRAENTI
In Ungheria, il contratto di franchising stabilisce gli obblighi ed i diritti reciproci delle parti contraenti.
Così, le obbligazioni fondamentali del franchisor (franchise-átadó) sono le seguenti, questi si impegna a:
a) mettere a disposizione del franchisee un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how[9], brevetti;
b) far conoscere al franchisee la propria rete di affiliazione già sviluppata;
c) tutelare, per tutta la durata del contratto, i segni distintivi o gli altri elementi di identificazione della propria azienda che ha provveduto a trasferire al franchisee in virtù del contratto;
d) assicurare al franchisee formazione, addestramento del personale, corsi e consulenza, a titolo d'esempio, in merito al corretto utilizzo del know-how;
e) fornire al franchisee, per tutta la durata del contratto, assistenza o consulenza tecnica e commerciale;
f) svolgere intensa attività pubblicitaria.
Quanto al franchisee (franchise-átvevő), questi si impegna a:
a) pagare il corrispettivo pattuito;
b) utilizzare i diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti secondo le modalità convenute;
c) commercializzare i beni prodotti dal franchisor (o secondo le sue istruzioni) e contrassegnati dal nome del franchisor, nel caso di franchising distributivo ovvero commercializzare i servizi forniti, nel caso di franchising di servizi;
d) partecipare ai corsi di formazione tenuti dal franchisor;
e) mantenere segreto il know-how del franchisor;
f) acquistare esclusivamente dal franchisor o da rivenditori da quest'ultimo autorizzati.
I diritti del franchisor sono quelli relativi a: a) la riscossione del prezzo, composto da una parte fissa (c.d. entry fee) e da una parte variabile (c.d. royalty); b) la scelta della sede dell'impresa (ed eventualmente dell'arredamento dei locali); c) il controllo delle attività svolte dal franchisee. I diritti del franchisee concernono la fornitura di informazioni complete da parte del franchisor nella fase delle trattative contrattuali e conseguentemente la garanzia della trasparenza del rapporto di franchising.
4.2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI FRANCHISING
L'accordo del franchising ha ad oggetto: i diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, brevetti, nonché il know-how che il franchisor mette a disposizione del franchisee; il tipo di assistenza o consulenza tecnica e commerciale che il franchisor deve fornire; le royalties che il franchisee deve corrispondere al franchisor.
4.3 DURATA DEL RAPPORTO DI FRANCHISING
Il contratto di franchising può essere a tempo determinato o indeterminato.
Qualora il contratto sia a tempo determinato, le parti non possono fissare una durata eccessivamente breve, tale da non consentire al franchisee di ammortizzare gli investimenti effettuati in relazione al contratto di franchising. La durata minima è solitamente di cinque anni, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto di franchising prima di tale termine in caso di inadempimento di una delle parti.
Qualora il contratto sia a tempo indeterminato, le parti sono tenute ad indicare il termine di preavviso che dovrà essere rispettato dalla parte recedente.
4.4 AREA GEOGRAFICA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO (ESCLUSIVA)
L'esclusiva è solitamente bilaterale, nel senso che il franchisor concede al franchisee una zona di attività nella quale si impegna a non tenere rapporti commerciali con altri, mentre il franchisee, da parte sua, si impegna a non acquistare merci o svolgere attività per conto di imprese concorrenti.
L'esclusiva costituisce un patto accessorio rimesso alla volontà delle parti. In mancanza di una specifica clausola contrattuale, non v'è esclusiva.
4.5 LINGUA UFFICIALE DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Conformemente al disposto dell'art. 5.2 del Codice Deontologico Europeo del Franchising[10], i contratti vengono redatti nella lingua ufficiale del Paese in cui ha sede il franchisee.
Qualora il contratto di franchising non contenga una clausola relativa alla determinazione della legge applicabile, è necessario fare ricorso alle disposizioni della normativa ungherese di diritto internazionale privato (1979. évi 13. tvr.).
La soluzione delle controversie relative ai contratti di franchising, è lasciata alla scelta delle parti tra il ricorso all'autorità giudiziaria o alla procedura arbitrale.
Informazione curata da:
STUDIO LEGALE PERRELLI RICCIO & ASSOCIES
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Tel. e fax: + 39 02 80 54 679
E-mail: studio@perrelliriccio.it
Gli avvocati dello Studio Legale Perrelli Riccio & Associés sono professionisti esperti in materia di franchising ed offrono servizi di consulenza ed assistenza legale ai propri clienti in lingua italiana, francese, inglese ed ungherese.
NOTE
[1] Cfr. l'art. 1 della versione aggiornata (5 dicembre 2003) del Codice Deontologico Europeo del Franchising, elaborato dalla Federazione Europea del Franchising.
[2] L'art. 81 del Trattato della Comunità Europea dispone che: "1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto". Il par. 3 dell'art. 81 del Trattato della Comunità Europea prevede, tuttavia, la possibilità di rendere inapplicabile il divieto di cui al par. 1, nonché la conseguente sanzione della nullità di pieno diritto, ad alcune categorie di accordi che, per le loro particolari caratteristiche, sono in grado di produrre conseguenze positive sul mercato tali da annullare gli effetti anticoncorrenziali.
[3] Il Regolamento CEE n° 4087/88 conteneva, infatti, le seguenti definizioni di franchising e di accordo di franchising: "a) per franchising si intende un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how o brevetti da utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi ad utilizzatori finali"; b) per accordo di franchising si intende un accordo col quale un'impresa, l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare determinati tipi di beni e/o servizi; ...".
[4] L'Associazione Ungherese del Franchising è stata fondata nel 1990. Essa è membro dell'Associazione Europea del Franchising (EFF), nonché fondatrice del Consiglio Mondiale del Franchising (WFC).
[5] Il Regolamento CEE n° 4087/88 e il Regolamento CE n° 2790/99 hanno escluso dall'applicazione dell'esenzione per categoria di cui all'art. 81, par. 3 del Trattato della Comunità Europea gli accordi di franchising industriale poiché questi ultimi, per loro natura, costituiscono un'intesa orizzontale suscettibile di produrre effetti potenzialmente anticoncorrenziali.
[6] Il § 4 del Codice Civile ungherese detta i principi generali che devono contraddistinguere le trattative contrattuali (si ricordano, a titolo esemplificativo, i principi di buona fede, correttezza, collaborazione reciproca tra i contraenti).
[7] I commi 3 e 4 del paragrafo 86 del Codice Civile ungherese contengono la definizione giuridica del know-how il cui trasferimento da parte dell'Affiliante all'Affiliato costituisce un elemento essenziale del contratto di franchising.
[8] Il § 201 del Codice Civile ungherese ribadisce la proporzionalità delle prestazioni contrattuali. Infatti, il contratto di franchising è un contratto a prestazioni corrispettive, poiché sia l'Affiliante sia l'Affiliato si obbligano ad adempiere a determinati comportamenti.
[9] Ai sensi dell'art. 1 del Codice Deontologico Europeo del Franchising, il know-how è "un complesso di informazioni pratiche non brevettate, risultante dall'esperienza e dalla sperimentazione dell'Affiliante che è segreto, sostanziale e identificato. Segreto significa che, considerato come un complesso di nozioni o nella precisa configurazione e connessione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile. ... Sostanziale implica che il know-how include informazioni indispensabili per il franchisee per la vendita dei beni o per la prestazione di servizi al consumatore finale ed in particolare per la presentazione dei prodotti alla vendita, per l'utilizzo di beni in funzione alla prestazione di servizi, per i comportamenti con i clienti, per la gestione amministrativa e finanziaria; ... Identificato deve essere descritto in un modo sufficientemente comprensibile tale da consentire di verificare se corrisponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità. Il know-how può essere esplicitato sia nel contratto di franchising o in un documento separato oppure redatto in qualsiasi altra forma appropriata".
[10] L'art. 5.2 del Codice Deontologico Europeo del Franchising dispone che: "Tutti gli accordi e tutte le condizioni contrattuali relativi al rapporto di Affiliazione saranno redatti per iscritto nella lingua ufficiale del Paese in cui risiede l'Affiliato,